Studio Bocca: al fianco degli imprenditori per la tenuta delle scritture contabili
Qualora il titolare eserciti una delle attività citate nel precedente paragrafo, egli viene considerato un imprenditore commerciale, sia nell’ipotesi di impresa individuale che di impresa collettiva.
Le imprese, individuali e collettive, alle quali si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2214 del Codice Civile sono quelle che hanno l’obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
In pratica si tratta di:
- Imprenditori commerciali individuali “non piccoli”
- Società di persone (S.n.c. e S.a.s.)
- Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.)
- Consorzi e le società consortili
- Società cooperative
- Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.)
- Aziende speciali.
Le società di capitali hanno anche l’obbligo di tenuta dei libri sociali previsti dalla legge.
L’ imprenditore, quindi, potrà delegare l’espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa civilistica e fiscale, incaricando in tal senso lo Studio Bocca, punto di riferimento del settore a Milano, Roma e Napoli, con alle spalle anni di esperienza in questo ambito.